DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il D.Lgs. 81/08 definisce il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) come:
“una qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.


- i DPI rispondono al D.Lgs. 475/92.
- Il D.Lgs. 81/08 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando:
“l'adozione delle misure tecniche preventive e organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio”.
I DPI devono:
- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- essere adeguati ai rischi da prevenire
- tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore
In funzione del tipo di rischio, sono classificati in tre categorie:
- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi
- II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie:
- III categoria: dispositivi di progettazione complessa destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi (comprende DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici)
I DPI devono riportare il marchio CE, il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e devono essere corredati di un manuale di istruzioni per l'uso.


DATORE DI LAVORO, HA L’ OBBLIGO DI:
- effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- determina le caratteristiche dei DPI necessari (affinché siano adeguati ai rischi individuati)
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti e conformemente alle informazioni del fabbricante
- destina ogni DPI a un uso personale e, se le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché il loro uso non costituisca alcun problema igienico.
- Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- rende disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI
- stabilisce le procedure aziendali per la riconsegna e il deposito dei DPI
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento sull'uso corretto dei DPI.
- Indica le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al pericolo;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore:
- prestazioni del DPI.
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