DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il D.Lgs. 81/08 definisce il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) come:

“una qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

  • i DPI rispondono al D.Lgs. 475/92.
  • Il D.Lgs. 81/08 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando:

“l'adozione delle misure tecniche preventive e organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio”.

I DPI devono:

  • essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
  • essere adeguati ai rischi da prevenire
  • tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore

In funzione del tipo di rischio, sono classificati in tre categorie:

  • I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi
  • II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie:
  • III categoria: dispositivi di progettazione complessa destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi (comprende DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici)

I DPI devono riportare il marchio CE, il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e devono essere corredati di un manuale di istruzioni per l'uso.

DATORE DI LAVORO, HA L’ OBBLIGO DI:

  • effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
  • determina le caratteristiche dei DPI necessari (affinché siano adeguati ai rischi individuati)
  • mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
  • provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti e conformemente alle informazioni del fabbricante
  • destina ogni DPI a un uso personale e, se le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché il loro uso non costituisca alcun problema igienico.
  • Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
  • rende disponibile nell'azienda informazioni adeguate su ogni DPI
  • stabilisce le procedure aziendali per la riconsegna e il deposito dei DPI
  • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento sull'uso corretto dei DPI.
  • Indica le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
  • entità del rischio;
  • frequenza dell'esposizione al pericolo;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore:
  • prestazioni del DPI.

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